F-gas: da oggi in vigore il decreto Sanzioni

Da oggi, 17 gennaio, èin vigore il Decreto Legislativo 163/ 2019 con cui il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Sanzioni collegato al Regolamento UE n.517/2014 che disciplina i gas fluorurati ad effetti serra.

La disciplina sanzionatoria, oltremodo pesante, prevede sanzioni amministrative, diversificate a seconda della tipologia di violazione, ma comunque  molto elevate.

Queste le principali novità introdotte dal decreto in merito alle sanzioni previste:
Prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra: chiunque rilascia in modo intenzionale nell’atmosfera gas fluorurati a effetto serra, se il rilascio non è necessaria conseguenza tecnica dell’uso consentito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro.

Controllo delle perdite: l’operatore (ovvero il proprietario dell’apparecchiatura nella maggior parte dei casi) che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro.

Sanzioni Banca Dati FGAS: le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste entro 30 giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 15.000 euro.

Recupero di gas fluorurati a effetto serra: l’impresa che utilizza un contenitore di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014, che prima dello smaltimento del contenitore non provvede affinché i gas fluorurati ivi contenuti siano recuperati, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 a 100.000 euro.

Violazione degli obblighi in materia di certificazione: le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento ecc..su impianti contenenti FGAS senza essere in possesso del pertinente certificato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro. La sanzione è analoga anche per le imprese che affidano le suddette attività ad un’impresa che non è in possesso del pertinente certificato.

Violazione in materia di restrizioni all’immissione in commercio: le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso di certificato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro. La sanzione è analoga anche per le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra senza essere in possesso di certificato. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra o apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

Ricordiamo che CNA Firenze è a disposizione di coloro che necessitano assistenza per adempiere agli obblighi relativi alla certificazione F-GAS (sia lato impresa che persona), e per quelli relativi alla Banca Dati FGAS (iscrizione, caricamento interventi e consulenza)