Con il DL n.19 del 2 marzo 2024 sono state introdotte (art.38) le misure per il piano Transizione 5.0, il cui decreto attuativo del 24.7.2024 è stato pubblicato nella GU n. 183 del 6 agosto 2024.
Il piano Transizione 5.0 riconosce a tutte le imprese
- residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti,
- indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa,
- che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite dalla norma con le percentuali sotto riportate.
Gli investimenti agevolabili si possono suddividere in due macro gruppi:
- gli investimenti trainanti che devono essere sempre presenti, o da soli o con anche gli investimenti trainanti;
- gli investimenti trainati che possono essere agevolati solo se presente almeno un investimento trainante.
Gli investimenti trainanti sono:
investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla L. n. 232/2016, tramite i quali viene conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Gli investimenti trainati, che senza i trainanti non sono mai agevolabili, consistono in investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, spese per attività di formazione del personale, erogate da soggetti esterni all’impresa.
Il risparmio energetico conseguito e richiesto dalla normativa dovrà risultare da apposite certificazioni rilasciate esclusivamente dai soggetti individuati dal decreto attuativo.
Inoltre l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile rilasciata da un revisore legale dei conti/società di revisione (D.lgs. n. 39/2010), dotati di idonee coperture assicurative.
La procedura di accesso al credito d’imposta 5.0 deve avvenire attraverso la presentazione di una serie di comunicazioni sulla piattaforma Transizione 5.0 predisposta dal GSE.
Per maggiori informazioni è attiva la casella di posta: agevolato@firenze.cna.it