Un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese del turismo

Beneficiari

Gli incentivi sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. I soggetti di cui sopra:

  1. devono gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
  2. ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.

Iniziative ammissibili

Gli interventi ammissibili devono risultare conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852.

Sono ammissibili agli incentivi i Programmi di investimento in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della “progettazione universale” di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, riguardanti:

  1. interventi di riqualificazione energetica delle strutture di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, ivi compresa la sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento in efficienza energetica dell’aria;
  2. interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, di riqualificazione antisismica;
  3. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
  4. interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
  5. interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
  6. interventi per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
  7. interventi di acquisto/rinnovo di arredi;
  8. interventi riguardanti i centri termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

I Programmi di investimento di cui sopra devono risultare:

  1. compatibili con le rispettive finalità statutarie;
  2. organici e funzionali all’attività esercitata;
  3. avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo. Per avvio del Programma di investimento si intende la data di inizio dei lavori relativi all’investimento oppure la data del primo impegno;
  4. giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del Programma di investimento, ferma restando la non ammissibilità delle relative spese antecedentemente alla presentazione della domanda;
  5. realizzati dai soggetti di cui sopra nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale;
  6. con spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dal Regolamento GBER.

I Programmi di investimento devono essere avviati e conclusi rispettivamente entro sei mesi e trenta mesi dalla data di stipula del Contratto di finanziamento.

Sono ammissibili agli incentivi di cui al decreto le spese necessarie alle finalità degli interventi sostenute dal Soggetto beneficiario e relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nei seguenti limiti:

  1. servizi di progettazione, nella misura massima del 2%;
  2. suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5% dell’importo complessivo ammissibile del Programma d’investimento;
  3. fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% dell’importo complessivo ammissibile del Programma d’investimento;
  4. macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
  5. spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale, nella misura massima del 5%.

Contributi

Gli incentivi concedibili sono articolati nella forma del contributo diretto alla spesa e del Finanziamento agevolato a valere sul FRI.

Il contributo diretto alla spesa è concesso in base alla dimensione di impresa per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili come di seguito dettagliato, coerentemente con i target di attuazione previsti per la misura del PNRR.

Per i programmi realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, il contributo diretto alla spesa è articolato nel rispetto dei limiti delle intensità di aiuto previste ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale come segue:

  1. 30 (trenta) per cento per le imprese di dimensione micro;
  2. 23 (ventitré) per cento per le imprese di piccola dimensione;
  3. 18 (diciotto) per cento per le imprese di media dimensione;
  4. 10 (dieci) per cento per le imprese di grande dimensione.

Per la quota parte degli investimenti relativi a interventi a supporto dell’innovazione digitale promossi da imprese di micro e piccola dimensione è riconosciuto un incremento del 5 (cinque) per cento del contributo diretto alla spesa.

Per i programmi realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, il contributo diretto alla spesa è articolato nel rispetto dei limiti delle intensità di aiuto previste ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale come segue:

  1. 25 (venticinque) per cento per le imprese di dimensione micro;
    1. 20 (venti) per cento per le imprese di piccola dimensione;
    1. 15 (quindici) per cento per le imprese di media dimensione;
    1. 5 (cinque) per cento per le imprese di grande dimensione.

Per i programmi realizzati nelle restanti aree del territorio nazionale, il contributo diretto alla spesa è riconosciuto alle sole PMI, articolato nel rispetto dei limiti di quanto previsto dall’articolo 17 del Regolamento GBER come segue:

  1. 15 (quindici) per cento per le imprese di micro e piccola dimensione;
  2. 5 (cinque) per cento per le imprese di media dimensione.

Il tasso d’interesse da applicare al Finanziamento Agevolato è pari allo 0,50 per cento annuo.

La durata del Finanziamento non può essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di finanziamento.

Il Finanziamento agevolato deve essere associato a un Finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata erogato dalla Banca finanziatrice. Il Finanziamento agevolato ed il Finanziamento bancario costituiscono insieme il Finanziamento, regolato in modo unitario da un unico contratto.

Il Finanziamento, unitamente al contributo alla spesa e all’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, non può essere superiore al 100 (cento) per cento dei costi e delle spese ammissibili.

Il Finanziamento può essere assistito da idonee garanzie, ivi incluse le garanzie di cui all’articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rilasciate da SACE S.p.A.

Il Contratto di finanziamento prevede che il rimborso avvenga secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Dalla data di erogazione del finanziamento alla data di pagamento immediatamente successiva decorre un periodo di preammortamento tecnico, aggiuntivo rispetto al periodo di preammortamento previsto dal contratto. Tale periodo sarà comunque considerato ai fini del rispetto della durata massima del finanziamento.

L’incentivo derivante dal Finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di concessione degli incentivi, e quelli da corrispondere al tasso agevolato previsto.

L’ammontare degli incentivi è rideterminato al momento dell’erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione.

Gli incentivi soddisfano i limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dal Regolamento GBER e possono essere concesse fino al 31 dicembre 2023 fatte salve eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione europea. Le previsioni potranno essere adeguate alla nuova disciplina di esenzione per il periodo di programmazione 2021-2027, con apposito provvedimento del Ministero nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

Qualora il valore complessivo dell’incentivo superi i massimali di aiuto previsti dal Regolamento GBER, l’importo dell’incentivo è ridotto al fine di garantire il rispetto dei limiti stabiliti dalla precitata disciplina.

Gli incentivi non sono cumulabili con gli altri incentivi previsti dagli articoli 1, 2 e 8, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nei termini previsti dal medesimo decreto-legge e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.

Ai fini dell’accesso al Finanziamento agevolato, le imprese devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e devono allegare alla domanda di incentivo la Delibera di finanziamento assunta per la copertura della percentuale di spese ammissibili.

La Banca finanziatrice è scelta dall’impresa che intende presentare domanda di incentivo nell’ambito dell’elenco delle banche aderenti alla Convenzione, pubblicato nei siti istituzionali del Ministero, dell’ABI e di CDP.

Procedure e termini

I termini per la presentazione delle domande di incentivo saranno comunicati con successivo provvedimento.

La domanda deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la Procedura informatica messa a disposizione da Invitalia, accessibile dal sito www.invitalia.it.

Riferimenti normativi

Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 – art. 3

Decreto interministeriale 28/12/2021

Decreto 5 agosto 2022