Dpcm 3 novembre: l’Italia divisa in 3

Il dpcm 3 novembre divide l’Italia in tre fasce (con rischio crescente, giallo, arancione e rossa) che devono rispettare restrizioni diverse in base alla gravità del contagio.

Le singole Regioni sono posizionate in tali aree in modo dinamico: variando la situazione pandemica della Regione, potrà variare anche il suo posizionamento.

Il dpcm è in vigore da venerdì 6 novembre (fino a pochi minuti fa rispetto a questo momento, le ore 20.15 del 4 novembre, sarebbe dovuto entrare in vigore domani, 5 novembre), al 3 dicembre.

La Regione Toscana, annunciato da Giuseppe Conte adesso, ore 20.25 del 4 novembre, è in fascia gialla (il video, che parla ancora al condizionale, è stato realizzato prima)

FASCIA GIALLA

Mascherina obbligatoria

Obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, salvo eccezioni.

Distanza interpersonale di almeno 1 metro

È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo eccezioni.

Spostamenti vietati (con eccezioni) e sconsigliati

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Strade e piazze con possibilità di assembramento: possibile chiusura

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Obbligo “Cartello capienza” per locali pubblici, aperti al pubblico e commercio

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Febbre superiore a 37,5°: rimanere a casa

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

Divieto di assembramento

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento.

Parchi divertimento sospesi, attività ludiche per bambini e ragazzi consentite con operatore

Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori.

Attività sportiva/motoria all’aperto consentita

E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Eventi e competizioni sportive senza pubblico

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

Palestre, piscine, centri termali e natatori: sospesi

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Sport di contatto: sospeso

Sport di contatto sospesi; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

Manifestazioni pubbliche: solo statiche e con distanza interpersonale

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò: sospesi

Anche se tali attività sono svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Teatro, cinema, concerti: sospesi

Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono sospesi.

Sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso: attività ancora sospese

Feste vietate

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.  Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Sagre e fiere: vietate

Sagre, fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi sono vietati.

Convegni e congressi: solo a distanza

I convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza, sono vietati.

Ingresso in luoghi di culto: senza assembramenti e con mantenimento distanza interpersonale

L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Funzioni religiose: nel rispetto dei protocolli

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Mostre e musei: sospesi

Le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura sono sospesi.

Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado: solo didattica a distanza (dad)

Scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e servizi educativi per l’infanzia: in presenza

L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili.

Formazione: solo a distanza

I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, salvo eccezioni.

Formazione trasporti: consentita in presenza

I corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono consentiti in presenza.

Corsi salute e sicurezza: consentiti

I corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL sono consentiti in presenza.

Viaggi d’istruzione e visite guidate vietate

I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono vietate.

Università: lezioni in presenza solo per primo anno e laboratori

Sale d’attesa mediche: vetato permanere per gli accompagnatori

E’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

Commercio al dettaglio: consentito con regole

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 (in download al termine dell’email).

Commercio al dettaglio dentro centri commerciali: stop festivi e prefestivi

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Ristorazione, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: ok fascia oraria 5-18. Max 4 pax per tavolo. Asporto fino alle 22. Domicilio sempre.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Servizi alla persona: consentiti

Le attività dei servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Trasporto pubblico: al 50%

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

Strutture ricettive: consentite

Le strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Professioni: raccomandazioni

1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;

4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

FASCIA ARANCIONE, REGIONI RISCHIO ALTO

Spostamenti in entrata/uscita: vietati salvo eccezioni

Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai tali regioni salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui tali territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti.

Spostamenti in comuni diversi: vietati, salvo eccezioni

E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Ristorazione, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: sospesi. Consentita la consegna a domicilio. Ok all’asporto fino alle 22

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Restano in vigore anche tutti gli altri obblighi e restrizioni della fascia gialla diversi dai punti sopra elencati.

FASCIA ROSSA, REGIONI RISCHIO MASSIMO

Spostamenti in entrata/uscita e all’interno dei territori: vietati

E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da tali Regioni, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito su tali territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti.

Commercio al dettaglio: sospeso tranne alimentari e prima necessità

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 (in download al termine dell’email), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Ristorazione, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: sospesi. Consentita la consegna a domicilio. Ok all’asporto fino alle 22

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Vietate le attività sportive anche nei centri all’aperto

Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

Attività motoria individuale all’aperto: consentita seguendo regole

L’attività motoria è consentita in forma individuale e in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Scuola: dad dalla seconda media in poi

Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori  o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Servizi alla persona: sospesi

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (in download al termine dell’email). Quindi sono consentiti:lavanderie, tintorie, pompe funebri, barbiere e parrucchiere.

PA in presenza solo per attività indifferibili

I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Le misure previste per le altre due fasce si applicano anche alla fascia rossa, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

Decreto

Allegati