Obblighi per le aziende che ricevono contributi pubblici

La legge per il mercato e la concorrenza (L n.124/2017) ha previsto l’introduzione di precisi obblighi di pubblicità (trasperenza) per tutte le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e i vantaggi economici di qualunque genere erogati alle imprese dalla pubblica amministrazione.

Tutti i soggetti che hanno ricevuto i benefici di cui sopra di importo complessivo superiore a 10.000,00 euro devono renderli “trasparenti”, cioè pubblicarli.

Le modalità di pubblicità variano a seconda che i soggetti interessati redigano il bilancio “esteso” rispetto alle altre imprese e/o associazioni/fondazioni/ONLUS.

I primi lo rendono pubblico inserendo le informazioni nella nota integrativa, mentre tutte le altre imprese (microimprese, società che redigono il bilancio in forma abbreviata, società di persone, ditte individuali, associazioni, fondazioni e ONLUS) dovranno farlo attraverso l’inserimento nel proprio Sito internet o nel sito delle Associazione di Categoria di appartenenza.

A tal proposito Cna Firenze, a seguito di richiesta, pubblicherà in uno spazio dedicato del proprio sito internet, i dati dei benefici pubblici dalle stesse ricevuti e soggetti all’obbligo di trasparenza.

Il servizio di pubblicazione sarà totalmente gratuito e rivolto esclusivamente ai propri associati in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli associati dovranno farne richiesta tramite apposito modulo da noi predisposto, reperibile per coloro che sono anche nostri amministrati presso l’Ufficio di riferimento, altrimenti dietro apposita richiesta alla mail qua sotto riportata.

Il termine di pubblicazione sui propri siti internet o i siti dell’Associazione di Categoria di appartenenza, è il 30/06 dell’anno successivo a quello di ricezione.

In caso di inosservanza di tali obblighi a partire dal 1° gennaio 2020, è prevista:

– l’applicazione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000,00 euro;

– la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Con la conseguenza che decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione ed al pagamento della sanzione amministrativa, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.