Pensione “Quota 103”

In via sperimentale per l'anno 2023, la pensione “Quota 103” consente di accedere alla pensione in maniera anticipata rispetto a quanto previsto per la generalità dei lavoratori, purchè i requisiti di età e contributi vengano perfezionati entro il 31 dicembre 2023.

CHE COS’È

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto, in via sperimentale per l’anno 2023, la pensione anticipata flessibile detta “Quota 103”. Questo trattamento consente di accedere alla pensione in maniera anticipata rispetto a quanto previsto per la generalità dei lavoratori, purchè i requisiti di età e contributi vengano perfezionati entro il 31 dicembre 2023.

A CHI È RIVOLTO

La pensione “Quota 103” è richiedibile dagli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (ad esempio, lavoratori dipendenti e autonomi) e alle forme esclusive e sostitutive (ad esempio, lavoratori pubblici) della medesima, gestite dall’INPS, nonché dagli iscritti alla Gestione separata.

REQUISITI

Per accedere alla pensione “Quota 103”, occorre maturare, entro il 31 dicembre 2023:

– almeno 62 anni di età;

– almeno 41 anni di contributi.

Si può accedere a questa tipologia di pensione anche con il cumulo dei contributi e, cioè, sommando gratuitamente la contribuzione presente in più gestioni, purché non sovrapposta temporalmente.

Per accedere alla pensione “Quota 103”, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente ma non è richiesta, invece, la cessazione dell’attività di lavoro autonomo (ad esempio, cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi, dall’iscrizione camerale, dagli albi professionali, chiusura della partita IVA, etc.).

DECORRENZA

Si accede alla pensione “Quota 103” all’apertura della c.d. “finestra mobile” di 3 o 6 mesi che varia in base alla natura giuridica del datore di lavoro e alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidata la pensione.

Si potrà accedere alla pensione in qualsiasi momento, anche successivo al 31 dicembre 2023, purchè la “finestra mobile” risulti aperta.

COMPATIBILITÀ

La particolarità della pensione “Quota 103” è che non è cumulabile, dal primo giorno della decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomoad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. La percezione di reddito da lavoro nel predetto lasso di tempo comporta la sospensione del pagamento della pensione nell’anno di produzione di tale reddito.

IMPORTO DI PENSIONE

La pensione “Quota 103” è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo (2.818,7 euro), per le mensilità di anticipo rispetto al pensionamento di vecchiaia (67 anni di età).

INCENTIVO AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per “Quota 103” possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi IVS a proprio carico. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro e la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore in busta paga.

Per ogni ulteriore indicazione occorre attendere il Decreto Ministeriale.

COME RICHIEDERLO

Al momento le procedure INPS non sono attive.