Per favorire la riapertura in sicurezza delle attività economiche, il decreto rilancio riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, un nuovo credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 80.000 euro, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro in relazione agli interventi finalizzati a rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus.
Rientrano nella platea di soggetti beneficiari tutti gli operatori che svolgono la propria attività in luoghi aperti al pubblico come bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Possono fruire del bonus anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.
Tra le spese ammissibili sono compresi anche gli interventi edilizi per:
- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici;
- la realizzazione di ingressi e spazi comuni;
- l’acquisto di arredi di sicurezza.
Danno diritto al bonus anche gli investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Ulteriori investimenti agevolabili nonché soggetti ammissibili potranno essere individuati con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Una caratteristica di particolare interesse del nuovo beneficio è la possibilità di cumulare il credito di imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del limite dei costi sostenuti.
L’agevolazione è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione, senza il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro e del limite generale di compensabilità dei crediti di imposta e contributi.
In alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, l’incentivo spettante può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Le modalità di applicazione e di fruizione del presente credito d’imposta dovranno essere definite dall’Agenzia delle Entrate con l’emanazione di un provvedimento direttoriale entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del Decreto Rilancio.
INFO: plorenzini@firenze.cna.it