Limitata la responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio

Con 156 voti favorevoli, 119 contrari e nessuna astensione, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, in via definitiva, il DDL n. 1829 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Liquidità – D. L. 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese”.

Il Decreto è ora legge e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Tra le novità del provvedimento c’è la limitazione della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19 su cui, giorni fa, si era espressa analogamente l’INAIL con la circolare n. 22/2020 sostenendo che il datore di lavoro non era automaticamente responsabile del contagio per i propri dipendenti.

Nell’emendamento approvato si precisa che l’obbligo di tutelare le condizioni di lavoro stabilite dal Codice Civile (art. 2087) può essere considerato adempiuto, nel settore pubblico e privato, con l’applicazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. In altre parole, i datori di lavoro in regola con gli adempimenti dei Protocolli anti- contagio saranno sollevati da responsabilità nel caso in cui un dipendente contragga il Covid-19.

Come si ricorderà l’articolo 42, comma 2 del D.L. Cura Italia aveva equiparato il contagio all’infortunio sul lavoro, alimentando diffuse preoccupazioni su eventuali responsabilità penali e civili del datore di lavoro, tant’è che CNA Costruzioni ne aveva chiesto subito l’abrogazione. 

Dopo la circolare INAIL, le associazioni datoriali, CNA in testa, al fine di superare ogni incertezza in merito, avevano chiesto l’inserimento urgente di un’apposita norma che allontanasse di fatto il rischio che incombeva sugli imprenditori, utilizzando un provvedimento all’esame del Parlamento. Risultato arrivato, appunto, con l’emendamento al D.L. Liquidità.