Portata del divieto
Il provvedimento ordina lo stop dell’attività nella fascia oraria 12.30-16.00 delle giornate in cui la mappa del rischio indicata sul sito worklimate e riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio alto, se questa è svolta in condizioni di esposizione prolungata al sole e se, nonostante l’adozione delle misure di prevenzione delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute dei lavoratori.
Ciò significa che se è possibile interrompere l’esposizione al sole (prevedendo pause, lavorando all’ombra ecc) il divieto potrebbe venire meno. Si tratta di una valutazione da fare caso per caso che rende assolutamente necessario contattare il coordinatore della sicurezza per definire il da farsi e il proprio consulente in materia di sicurezza per il necessario adeguamento del DVR e dei POS a quanto previsto dall’ordinanza.
Misure da adottare
In tutti i casi in cui occorrerà sospendere il lavoro per l’intera fascia oraria 12.30 – 16.00 o per una sua parte (se, ad esempio, sentito il coordinatore della sicurezza, non è possibile interrompere “la prolungata esposizione” e quindi ridurre l’interruzione dell’attività lavorativa entro la fascia oraria 12.30 – 16.00), si renderà necessario prevedere una diversa distribuzione dell’orario di lavoro ed eventualmente attivare, per le ore di sospensione, gli ammortizzatori sociali previsti dal CCNL applicato.
Anche se, per l’uno e per l’altro aspetto invitiamo le imprese a contattare il proprio consulente del lavoro, qui di seguito proviamo a fornire elementi base per orientare edili e impiantisti coinvolti.
Rimodulazione orario di lavoro
Con riferimento alla gestione del personale, qualora non sia possibile ovviare al divieto posto dall’ordinanza nella specifica fascia oraria, sarà ipotizzabile ricorrere ad una rimodulazione dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale degli operai ipotizzando l’anticipo dell’ingresso mattutino ed un prolungamento nel tardo pomeriggio dopo le 16.00, oppure prevedendo il coinvolgimento del sabato per completare le 40 ore settimanali. Quest’ultima ipotesi dovrà però essere ponderata in base alla disciplina contrattuale e ai regolamenti comunali che specificano le fasce orarie ed i giorni in cui possono essere svolte determinate attività.
Di seguito in sintesi cosa prevedono i contratti di riferimento.
Il CCNL Edilizia artigianato e PMI prevede una maggiorazione dell’8%, calcolata su paga base, contingenza, ITS, per le ore prestate nella giornata di sabato.
Il CCNL Edilizia industria specifica che “ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico–produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie – se presenti – ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata su paga base, contingenza, ITS”.
Stando al CCNL Metalmeccanica Artigianato le 40 ore settimanali sono di norma distribuite su 5 giorni, alle imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti meccanici, idraulici, termici, di climatizzazione, idro-termo-sanitari, elettrici, telefonici, di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche, di sollevamento di cose e/o persone, radio-televisivi, elettrodomestici, a gas, antincendio ed affini o similari è data la possibilità di spalmarle su 6 giorni, quindi anche il sabato.
Il CCNL Metalmeccanici industria prevede invece che, nel caso di ripartizione dell’orario settimanale su 6 giorni, il lavoro cessa di massima alle ore 13.00 del sabato.
Ammortizzatori sociali
Nel caso in cui, anche riorganizzando l’orario giornaliero o settimanale con attività nel giorno del sabato, non sia possibile garantire le 40 ore ordinarie settimanali, sarà possibile ricorrere agli ammortizzatori sociali.
Le aziende edili (artigiane e dell’industria) e le aziende di impiantistica appartenenti all’industria potranno quindi attivare la cassa integrazione.
Le aziende di installazione impianti artigiane potranno invece fare ricorso all’assegno di integrazione ordinario erogato dal fondo FSBA per eventi climatici in base alle stesse casistiche di rischio caldo indicate dall’Inps per la Cigo eventi meteo edili.




