Dopo una lunga attesa l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la circolare n. 23/2022, in materia di Superbonus per chiarire le modifiche intervenute nel corso del tempo dalla sua istituzione ad opera del decreto “Rilancio” (articolo 119, Dl n. 34/2020) fino al decreto Aiuti (decreto legge n. 50/2022), con l’esclusione delle novità introdotte da quest’ultimo decreto in materia di opzione per lo sconto in fattura e cessione del credito, perché ancora in corso di conversione.
Appare quindi opportuno fare il punto della situazione sulle spese per cui si rende applicabile il c.d. bonus 110%, anche alla luce delle ripetute modifiche normative, come interpretate dall’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il:
- 30 giugno 2022 dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Per tali enti infatti non è stata prevista alcuna proroga;
- 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati;
- 30 giugno 2023 dagli Iacp comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società, che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, per gli interventi di risparmio energetico e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
- 31 dicembre 2025 dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri;
- 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025);
- 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).
Con riferimento alle villette unifamiliari, l’Agenzia delle Entrate ha corretto, in una nuova versione della circolare in esame, il termine di scadenza dell’agevolazione che resta fermo al 30 giugno 2022, in luogo del 30 settembre 2022.
Tuttavia, resta aperto il problema derivante dalla mancata proroga della data di scadenza del superbonus per le unifamiliari – riguardo al quale nulla viene precisato nella presente circolare dell’Agenzia – che resta al 30 giugno 2022, riconoscendo la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute fino al 31/12/2022 se, alla data del 30/09/2022, si raggiunge il 30% del SAL.
Infatti, mentre è certo che nelle ipotesi di lavori avviati prima del 30 giugno 2022 con relativo pagamento entro questa data è possibile utilizzare il superbonus, resta ancora aperta la questione per coloro che, iniziando i lavori edili dal 1° luglio 2022 con relativa presentazione della CILAS e i pagamenti dopo tale data, non riescano a raggiungere il 30% del SAL.
La risposta dovrebbe essere quella di considerare i due aspetti della questione:
quello fiscale, per cui se non si raggiunge il 30% dei lavori entro il 30/09/2022 non risulta possibile portare in detrazione nessuna delle spese sostenute dall’1° luglio;
quello edilizio, dal momento che la presentazione di una CILAS dopo il 30 giugno senza il raggiungimento del 30% entro il 30/09/2022, genera chiaramente dei problemi dal punto di vista edilizio-urbanistico avendo avviato un intervento con una comunicazione non prevista nel D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizio).
Ad avviso del Dipartimento Fiscale di CNA, nelle more della norma, occorre programmare bene i lavori da eseguire, al fine di raggiungere il SAL del 30% entro la fine del mese di settembre 2022.
La circolare 23/2022 contiene poi un’ulteriore precisazione sugli interventi per i quali è possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura/ cessione del credito in luogo della fruizione diretta della detrazione.
L’Agenzia ricorda infatti che tale possibilità è ammessa per una serie di interventi (recupero del patrimonio edilizio e installazione di impianti fotovoltaici, interventi di efficienza energetica, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e superamento ed eliminazione di barriere architettoniche) tra cui ricorda rientrano anche gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia.
Tra questi, a titolo esemplificativo, l’Agenzia cita espressamente:
- l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e l’installazione e l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore (interventi assimilati agli interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell’articolo 123 del Testo Unico dell’Edilizia)
- la sostituzione della caldaia (anche in questo caso intervento di manutenzione straordinaria) in quanto intervento diretto a sostituire un componente essenziale dell’impianto di riscaldamento.