Considerando l’approssimarsi delle scadenze, si ricordano i principali obblighi introdotti dalla più recente normativa europea in merito a:
- la sostituzione del sistema tachigrafo digitale. Chi opera nel trasporto internazionale e dispone di veicoli muniti di tachigrafo di prima generazione dovrà sostituire l’impianto con quello di nuova generazione.
- L’obbligo di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti (ad oggi sono 28 giorni) nell’ambito dei controlli su strada.
Le scadenze previste per l’adeguamento sono le seguenti:
- 31 dicembre 2024, termine entro il quale tutti i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, dotatidi tachigrafo analogico o digitale di prima generazione (quelli fino al 15 giungo 2019) eutilizzati nei trasporti internazionali, dovranno essere muniti dell’ultima generazione del tachigrafo(tachigrafo intelligente G2V2);
- 19 agosto 2025, tutti i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate equipaggiati con tachigrafo intelligente di prima generazione (quelli dal 15 giungo 2019) dovranno essere dotati ditachigrafo di seconda generazione G2V2. Solo per chi opera nel traffico transfrontaliero;
- 1 luglio 2026, anche i veicoli commerciali con peso massimo tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate che effettuano trasporti internazionali dovranno essere equipaggiati con tachigrafo intelligente diseconda generazione G2V2.
Dal 31 dicembre 2024 entra in vigore anche l’obbligo per tutti gli operatori che guidano mezzi assoggettati all’uso del tachigrafo (sia analogico che digitale di ogni generazione) di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti (oggi sono 28 giorni) nell’ambito dei controlli su strada.
A tal proposito, preme evidenziare che, solo le carte tachigrafiche omologate da luglio 2023 dispongono di una memoria che consenta la registrazione di 56 giorni di attività. Gli utenti che dispongono di versioni precedenti potranno assolvere all’obbligo normativo dotandosi, alternativamente:
- delle stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti (rispetto a quelli già memorizzati sullacarta);
- di una carta di nuova generazione. In questo caso, l’interessato dovrà procedere con il ritiropresso la CCIAA di riferimento della nuova carta e la contestuale restituzione della cartaprecedente, in quanto le disposizioni vietano il possesso contestuale di due carte valide.




