Grazie alla nostra pressante azione sindacale di CNA, dal 20/2/2026 è possibile sostenere l‘esame per l’accesso alla professione di autotrasportatore presso una provincia qualsiasi della regione di residenza.
Il Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19 ha infatti recepito integralmente le nostre istanze modificando l’art. 8 del D.Lgs. 395/2000 che disciplina gli “Esami di idoneità professionale”. CNA ha dunque rimosso un collo di bottiglia burocratico che frenava l’ingresso di nuove figure nel settore, garantendo maggiore dinamismo al mercato del lavoro locale.
Fino ad oggi, salvo rari casi regolati da protocolli complessi da sottoscrivere in sede di Conferenza unificata, i candidati erano vincolati a sostenere l’esame di idoneità professionale esclusivamente nella provincia di residenza.
La nuova norma invece prevede:
- libertà di scelta regionale. Il candidato può ora sostenere l’esame presso una qualsiasi provincia della regione di appartenenza.
- Abrogazione vincoli. È stato soppresso l’obbligo di ricorrere a protocolli d’intesa in sede di Conferenza unificata qualora mancassero sessioni nella propria provincia.
- Velocità e flessibilità. Si abbattono i tempi d’attesa, permettendo ai futuri autotrasportatori di iscriversi alla sessione d’esame geograficamente o temporalmente più comoda all’interno del territorio regionale.
Abbiamo rimosso un collo di bottiglia burocratico che frenava l’ingresso di nuove figure nel settore, garantendo maggiore dinamismo al mercato del lavoro locale.
Per una migliore visione di quanto descritto, di seguito riportiamo il testo dell’articolo 10, comma 1, del D.L. n°19 del 19 febbraio 2026 che ha introdotto le modifiche e lo stralcio della versione ante 20.02.2026 dell’articolo 8, comma 6 relativa alle modalità per sostenere gli esami di idoneità professionale.
DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19
Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. (26G00039) (GU Serie Generale n.41 del 19-02-2026).
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/2026
Art. 10 Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione
1. All’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: «presso la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione»; b) il terzo periodo è soppresso.
DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2000, n. 395 Art. 8 – Esame di idoneità professionale (TESTO ANTE 20.02.2026) Commi da 1 a 5 = OMISSIS 6. Possono partecipare alle prove d’esame di cui al comma 1 le persone, maggiori d’età, non interdette giudizialmente e non inabilitate che abbiano assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami di cui al presente articolo presso organismi autorizzati. Esse sostengono tali prove d’esame presso la provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale. (Qualora non siano previste sedute d’esame nella provincia di residenza, è consentita la partecipazione alle prove d’esame anche in province diverse da quella di residenza, previa sottoscrizione di apposito protocollo in sede di Conferenza unificata).




