Ai sensi dell’articolo 34 del Codice della Strada: “I mezzi d’opera di cui all’art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l’avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata”.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, con un semplice annuncio visibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) (https://www.mit.gov.it/documentazione/mezzi-dopera-indennizzo-usura-strade-aggiornate-le-modalita-di-pagamento-per-il-2026), sono state introdotte importanti variazioni operative per il pagamento dell’indennizzo della suddetta tassa di usura stradale.
Le modifiche riguardano sia le coordinate bancarie (IBAN) sia la compilazione obbligatoria della causale del bonifico.
1. Nuove Coordinate di Pagamento (IBAN)
Nuovo IBAN (dal 01/01/2026): IT13E0100003245BE00000004G2
Intestatario: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Attenzione: I bonifici effettuati nel 2026 utilizzando il vecchio IBAN verranno automaticamente rifiutati dal sistema bancario di Tesoreria.
2. Nuova modalità di compilazione della causale
La causale del bonifico dovrà riportare i primi 2 caratteri della sigla della provincia seguita da: “?” ( ad esempio: FI? per Firenze, MI? per Milano), poi la dicitura“indennizzo usura per mezzo d’opera targa…” e, infine, il numero di targa del veicolo
Esempio causale completa:
FI? indennizzo usura per mezzo d’opera targa AA000BB
Pagamenti cumulativi: è possibile regolarizzare più mezzi con un unico bonifico.
In questo caso, la causale dovrà contenere la sigla della provincia (seguita da “?”) e l’elenco di tutte le targhe interessate.
3. “MEZZI D’OPERA”
Premesso quindi che il pagamento di questa “tassa” non è facoltativo ma, una condizione essenziale per la circolazione legale, di seguito ricordiamo quali sono i mezzi d’opera così come definiti dall’articolo 54, comma 1, lettera “n” del Codice della Strada: “n) mezzi d’opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e non superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art. 61. I mezzi d’opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
REGIME SANZIONATORIO
L’inosservanza delle modalità o del pagamento previsto per la circolazione dei mezzi d’opera comporta le seguenti sanzioni:
–Mancanza del contrassegno a bordo del mezzo: Sanzione amministrativa da € 87 a € 344 (comma 5, dell’articolo 34 del Codice della Strada).
–Mancato o ritardato pagamento (L. 27/1978, art.1, comma 3):
✓ Entro 30 giorni dalla scadenza: Sanzione del 10% del tributo.
✓ Tra 31 e 60 giorni: Sanzione del 20% del tributo.
✓Oltre i 60 giorni: Sanzione pari al 100% del tributo (raddoppio del costo).




