Dal 1/7/2026 scatta l’obbligo di installazione e utilizzo del tachigrafo anche sui veicoli di massa complessiva a pieno carico (compresi eventuali rimorchi o semirimorchi) superiore a 2,5 tonnellate impiegati in operazioni di trasporto di merci internazionali o di cabotaggio.
Il “Pacchetto mobilità” dell’Unione Europea ha introdotto una serie di nuove disposizioni in materia di autotrasporto di merci e persone, la cui entrata in vigore è stata fissata con scadenze diverse.
Le ultime novità entrano in vigore il 1° luglio 2026 e riguardano l’estensione dell’applicazione delle regole relative ai periodi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo ai conducenti di veicoli di massa massima ammissibile superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t , compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, solo quando impegnati in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio di merci.
Di conseguenza, tali veicoli devono essere equipaggiati con la seconda versione di tachigrafo intelligente (G2V2), che consente di:
- registrare automaticamente i passaggi di frontiera tramite il sistema di localizzazione satellitare GNSS;
- registrare automaticamente la posizione ogni 3 ore cumulative di guida e durante le operazioni di carico/scarico;
- trasmettere alcuni dati alle autorità di controllo per mezzo di comunicazioni DSRC e consentire la verifica durante la marcia del regolare funzionamento del tachigrafo.
L’intervento normativo mira a garantire una concorrenza leale nel settore e una maggiore sicurezza stradale anche per il comparto dei veicoli commerciali leggeri, assoggettando i conducenti di tali mezzi alla normativa sociale, in particolare a tutte le disposizioni previste dal regolamento (CE) 561/2006, dal regolamento (UE) 165/2014, nonché dalla direttiva 2002/15/CE3.
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ESTENSIONE ( c/t e c/p)
I trasporti internazionali o di cabotaggio, effettuati con veicoli con massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate.
I trasporti eseguiti con i predetti veicoli sono esclusi dal campo di applicazione delle norme in oggetto ove non siano effettuati per conto terzi ma per conto proprio della società che ha in disponibilità il veicolo o del conducente e la guida non costituisca l’attività principale della persona che guida il veicolo.
Per effetto del combinato disposto delle due norme citate, pertanto, ricadono nell’estensione:
- i trasporti di merci in conto terzi in ambito internazionale o di cabotaggio;
- i trasporti di merci in conto proprio in ambito internazionale in cui la guida
costituisce l’attività principale del conducente.
Sono, invece, esclusi i trasporti di merci: - in conto terzi o in conto proprio in ambito nazionale;
- in ambito internazionale in conto proprio quando la guida non costituisce l’attività
principale del conducente.
OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE
L’estensione in argomento comporta l’obbligo di dotazione e di utilizzo della seconda versione di tachigrafo intelligente (G2V2) e della carta del conducente durante
l’esecuzione dei trasporti.
E’ ragionevole presumere che il conducente sia sempre tenuto alle registrazioni sin dall’inizio del periodo di lavoro giornaliero del giorno in cui effettua il trasporto internazionale o di cabotaggio osservando altresì il rispetto del riposo settimanale.
In merito all’utilizzo del tachigrafo, si rammenta che, come la prima, anche la
seconda versione di tachigrafi intelligenti, in presenza del segnale satellitare, registra le
coordinate di posizione del veicolo oltre che all’inserimento del paese effettuato dal
conducente ad inizio e fine attività, anche ogni 3 ore cumulative di guida. Inoltre, la
seconda versione di tachigrafo intelligente registra automaticamente i dati inerenti
all’attraversamento di frontiera. I dati di localizzazione registrati sul tachigrafo sono
visualizzabili attraverso la stampa delle attività giornaliere.
L’estensione non esclude l’obbligo dei conducenti di presentare ogni registrazione
fatta durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti al 1° luglio 2026, trattandosi di
una prescrizione relativa al conducente, finalizzata a consentire una verifica puntuale
sull’osservanza della normativa sociale, salvo che il conducente non sia mai stato
tenuto, prima del 1° luglio 2026, al rispetto delle norme del regolamento (CE)
561/200610.
REGIME MISTO NAZIONALE/INTERNAZIONALE
I conducenti dei veicoli di massa massima ammissibile, superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, che effettuano sia trasporti nazionali sia trasporti internazionali, sono soggetti agli obblighi di cui al regolamento (CE) 561/2006 solo durante l’esecuzione del trasporto internazionale o durante le operazioni di cabotaggio a questi ultimi collegati. Nelle tratte svolte esclusivamente in ambito nazionale, sia in conto terzi che in conto proprio, resta ferma l’esenzione dall’applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006.
In tali ipotesi, durante l’esecuzione dei trasporti nazionali (esclusi quelli di cabotaggio),
la registrazione delle attività del conducente potrà essere effettuata in modo analogo alle
ipotesi in cui viene impiegato il veicolo in trasporti che, ai sensi dell’art. 3 del regolamento (CE) 561/2006, rimangono fuori dal campo di applicazione della norma europea, attivando cioè la funzione “out of scope”11.
Si rammenta che il conducente che alterna periodi di guida di veicoli in ambito nazionale
esclusi dal regime di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 tramite veicoli di
massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, con periodi di guida in ambito internazionale o di cabotaggio soggetti all’obbligo del tachigrafo (mediante veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5t) è tenuto a garantire la continuità delle registrazioni per i 56 giorni precedenti al controllo.
FORMAZIONE DEI CONDUCENTI E ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
Dal 1° luglio 2026 gli obblighi di organizzazione, formazione, istruzione e controllo, previsti a carico delle imprese, trovano applicazione anche con riferimento ai conducenti dei veicoli di massa massima ammissibile, superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, durante l’esecuzione di operazioni di trasporto internazionale e/o di cabotaggio.
La formazione degli autisti , in particolare per coloro che conducendo esclusivamente veicoli di massa massima ammissibile, superiore a 2,5t e fino a 3,5t, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, non sono soggetti alla qualificazione professionale (CQC). Assume un ruolo decisivo non solo per il rispetto delle regole in materia sociale, ma come strumento di tutela della sicurezza propria e degli utenti della strada.




