Trasporto internazionale e obbligo installazione tachigrafo V2_periodo di tolleranza esente da sanzioni in alcuni Paesi europei

Il Regolamento UE 1054/2020 introduce modifiche significative nella gestione dei dati del tachigrafo.

In base all’art. 36 del Regolamento UE 1657/2014 come modificato dall’art. 2 del Reg. UE 1054/2020, infatti, dal prossimo 31 dicembre l’Unione europea ha stabilito un nuovo obbligo per tutti i conducenti dei veicoli muniti di tachigrafo analogico o digitale (sia trasporto merci che persone), ovvero quello di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti alla giornata in cui viene eseguito il controllo su strada, invece di quella relativa a solo 28 giorni come al momento.

La DG MOVE della Commissione europea ha fatto sapere che dieci Paesi hanno notificato le misure nazionali in applicazione del periodo di tolleranza, fino al 28 febbraio 2025, rispetto alla normativa sul nuovo tachigrafo V2.

Resta obbligatoria l’installazione del nuovo tachigrafo V2 per i mezzi che operano nel trasporto internazionale ma fino alla fine di febbraio non verranno erogate sanzioni in caso di mancata ottemperanza della normativa.

I Paesi sono: Francia, Lussemburgo, Grecia, Bulgaria, Svezia, Slovacchia, Irlanda, Croazia, Lettonia e Polonia. Pur non avendo ricevuto notifiche ufficiali, la DG MOVE presume che anche gli altri Paesi europei stiano seguendo questo approccio. Anche il Regno Unito e la Svizzera hanno informato la DG MOVE che stanno seguendo questo approccio.

Si ricorda che le aziende iscritte ad Or. Bi.ta (organismo Bilaterale Toscano Autotrasporto)  hanno la possibilità di ricevere un contributo per su aggiornamenti su tachigrafo, cqc, rinnovo documenti guida, ecc.

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