Aggiornati i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio per l’autotrasporto per conto di terzi

Il MIT, in data 20 novembre 2023, ha provveduto ad aggiornare i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto al mese di ottobre 2023:

I valori sono stati ottenuti a partire da quelli relativi al GENNAIO 2023, applicando l’incremento derivante dall’inflazione indicata mensilmente dall’ISTAT e tenendo conto della variazione del costo del carburante nel periodo.

Si ricorda che la componente relativa al carburante, nel caso di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 Ton, è considerata al netto dell’IVA (22%) e dello sconto delle accise pari a 0,21418609 euro per litro. Nel caso dei veicoli sotto le 7,5 Ton invece, non si tiene conto del suddetto sconto delle accise ma soltanto dell’IVA.

Di seguito si riporta il formato integrale della tabella dei costi indicativi aggiornata al mese di OTTOBRE 2023:

Ricordiamo che i richiamati valori indicativi di riferimento NON HANNO NATURA COGENTE ma, la loro difformità in difetto rispetto ai parametri indicati dal MIT, potrebbe essere elemento per sostenere che non sono idonei per garantire idonei livelli di sicurezza stradale e sociale come invece previsto dei commi 248 e 250 della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190.

Inoltre, l’articolo 14, comma 1 lettera “b”, del Decreto Legge n.21 del 21 Marzo 2022 (convertito dalla Legge n.51 del 20 Maggio 2022), aggiunge il comma 6- bis al Decreto Legislativo n. 286 del 21 Novembre 2005 che stabilisce:

«6-bis. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all’aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in FORMA NON SCRITTA, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

La normativa sopra richiamata può essere utile per rivendicare, nel caso di CONTRATTO NON SCRITTO, l’applicazione dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa italiana di autotrasporto di merci per conto di terzi così come aggiornati dal MIT.

Ricordiamo infine che I valori dei costi di esercizio, sono contenuti in due tabelle distinte in quattro classi di veicoli (A – B- C- D) individuate in base alla massa complessiva di ciascun veicolo:

CLASSEDESCRIZIONE
AFino a 3,5 tonnellate
BOltre 3,5 e fino a 12 tonnellate
COltre 12 e fino a 26 tonnellate
DOltre 26 tonnellate

A queste 4 classi di veicoli, corrispondono le voci di costo distribuite su tre sezioni:

  1. VEICOLO (includendo veicoli a motore, rimorchi e semirimorchi): riguarda le voci di acquisto, manutenzione, revisione, pneumatici, bollo, assicurazione e ammortamento
  2. ALTRO
      • Lavoro: relativamente alle voci di stipendio, trasferte e straordinario – Energia (costo del carburante)
      • Energia: riguarda le fonti di alimentazione disponibili (gasolio, LNG, CNG, elettrico e ibrido)
  3. PEDAGGIAMENTO: che riguarda i costi sostenuti per i pedaggi autostradali al netto dei rimborsi previsti dalla normativa

Le sopra richiamate voci di costo, sono infine distinte in forcelle di valori minimo e massimo per ogni classe di veicolo.

Va evidenziato che il totale di ogni fine colonna, come riportato dal MIT, è il risultato della sommatoria di tutte le singole voci di costo comprendendo contemporaneamente, ad esempio, l’agganciamento di un rimorchio e di un semirimorchio, il loro corrispondente costo di manutenzione, l’ammortamento ovvero il costo relativo ai pedaggi autostradali anche se non effettivamente sostenuto.

Per determinare il corretto costo chilometrico da prendere in considerazione nel preventivo che effettua ogni impresa, il totale di ogni singola colonna (minimo – massimo) VA PERTANTO RICALCOLATO in funzione delle effettive condizioni organizzative del lavoro e del mezzo utilizzato.