Dalla Cassazione un importante stop alla canalizzazione verso le officine convenzionate

La problematica legata alla canalizzazione verso le officine convenzionate, che è stato uno degli argomenti affrontati nel nostro ultimo incontro e sul quale Cna lavora da anni, ha avuto finalmente una risposta positiva.

La Corte di Cassazione ha pubblicato di recente un’ordinanza che potrebbe rappresentare una novità importante per gli automobilisti e carrozzieri. Infatti, coloro che hanno aderito alla clausola di risarcimento in forma specifica vedono rafforzato il diritto di scegliere il carrozziere di fiducia al quale affidare la riparazione del proprio veicolo danneggiato, sia a seguito di un sinistro stradale RC auto, che a seguito di un evento rientrante in una garanzia diretta CVT (atti vandalici, eventi atmosferici, etc).

La Cassazione Civile stabilisce, infatti, che la clausola contrattuale che prevede l’applicazione di uno scoperto o di una franchigia più gravosa, qualora l’assicurato scelga di affidare la riparazione del veicolo a un carrozziere non appartenente alla rete convenzionata dell’assicuratore, non può ritenersi automaticamente valida per il solo fatto della sua previsione negoziale. Il giudice deve verificarne in concreto la chiarezza, trasparenza e conformità ai principi di equilibrio contrattuale e di tutela del consumatore, con particolare riguardo al possibile carattere vessatorio ove essa determini una significativa compressione della libertà di scelta dell’assicurato.

In sostanza, a seguito di questa pronuncia, ogni clausola di risarcimento in forma specifica potrebbe essere messa in discussione qualora si determini una significativa compressione della libertà di scelta dell’assicurato. Basti pensare alle franchigie inserite nei contratti RC Auto, che comportano scoperti che arrivano anche al 20% del danno.

Il condizionale è d’obbligo, ma l’ordinanza potrebbe aprire importanti novità nel settore RC Auto

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