Nuove regole europee di definizione di Default

Dal primo di gennaio 2021, si applica una nuova nozione di credito deteriorato o in “default” che identifica lo stato di inadempienza di un cliente verso la banca  introdotte dall’Autorità Bancaria Europea con l’obiettivo di uniformare i comportamenti degli istituti di credito dei paesi dell’UE.

  • Soglie di rilevanza

La banca è tenuta a classificare il cliente a default se sono superate le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi: 

  • clienti privati e PMI****: arretrato di importo almeno a pari a 100€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni del cliente;
  • altre imprese: arretrato di importo almeno pari a 500€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni del cliente.

Per essere classificato in default  lo sconfinamento deve superare la “soglia di rilevanza”, cioè che superi contemporaneamente sia la soglia assoluta (100 o 500 euro, a seconda della natura del debitore) sia quella relativa (1% dell’esposizione) e che lo sconfinamento si protragga per oltre 90 giorni consecutivi (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180 giorni).

******fatturato inferiore a 5 milioni ed esposizioni inferiori a 1 milione

Compensazione

La nuova disciplina non consente più la compensazione degli importi scaduti: la banca è tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.

  • Questo significa che ora, per esempio, con rate in mora di un mutuo (per esempio per complessivi euro 3.000,00) ed un fido di cassa acceso al medesimo debitore con disponibilità per lo stesso importo, non vi può essere compensazione tra morosità di euro 3.000,00 e margine disponibile di euro 3.000,00 ai fini della verifica del superamento della soglia di rilevanza.


Gli effetti della classificazione a default

Se un debitore è classificato a default sulla base della nuova definizione, non è classificato automaticamente anche “a sofferenza” nella Centrale dei Rischi. La definizione di “sofferenze” non viene toccata dalle nuove regole europee sul default. Gli intermediari segnalano un cliente “in sofferenza” solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito. La classificazione presuppone che l’intermediario abbia condotto una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito. Non vi è dunque alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR. Pertanto non è vero che basta uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per somme anche solo di 100 euro per dar automaticamente luogo a una segnalazione a sofferenza, con il conseguente rischio di compromettere o rendere più oneroso il futuro accesso al credito del cliente presso l’intero sistema bancario.

“Cure period”

Lo stato di default permane per almeno 90 giorni (“cure period”) dal momento in cui il cliente regolarizza l’arretrato di pagamento verso la banca. Periodi di durata maggiore – almeno 12 mesi – continuano ad essere  applicati a posizioni a default soggette a misure di tolleranza (ossia classificate come “forbearance”). Trascorso questo periodo, se non ci sono più le condizioni di classificazione a default, la posizione viene classificata in bonis. 

Quando lo sconfinamento è consentito

Queste nuove regole non vietano che si possano consentire sconfinamenti: come già ora, le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti di sconfinare oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido. La possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca, che può anche applicare commissioni (la cosiddetta CIV, commissione di istruttoria veloce). Dal 1° gennaio, come già oggi, le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o degli stipendi, che comportino uno sconfinamento.

Si tratta tuttavia di una scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento. È quindi importante conoscere bene il contratto stipulato con la propria banca e dialogare con essa. Per questo motivo è importante che gli intermediari forniscano informazioni e assistenza ai propri clienti, per sensibilizzarli sulle implicazioni della nuova disciplina, aiutarli a comprendere il cambiamento in atto e adottare comportamenti coerenti con la nuova disciplina.

TABELLA RIEPILOGATIVA NUOVE E VECCHIE REGOLE DEFAULT