Dal 9 agosto 2025 è in vigore il Decreto-Legge n. 116/2025, che introduce importanti modifiche al Testo Unico Ambientale, al Codice Penale e al D.Lgs. 231/01.
L’obiettivo è rafforzare la lotta contro i reati ambientali legati ai rifiuti, tutelare la salute pubblica e ripristinare la legalità nei territori più colpiti, come la Terra dei Fuochi.
Le principali novità
Il decreto porta con sé un inasprimento delle misure sanzionatorie e nuove responsabilità che riguardano sia imprese che privati cittadini:
- Sanzioni più severe con importi elevati.
- Estensione delle responsabilità.
- Controlli più incisivi e mirati.
- Rischio di arresto e, per le imprese, persino di chiusura dell’attività.
Perché è importante adeguarsi
La gestione dei rifiuti non può più essere relegata a un’attività marginale: deve diventare un elemento centrale nella vita quotidiana dei cittadini e nella conduzione di un’impresa.
Essere aggiornati sulle norme ed adottare comportamenti corretti è oggi fondamentale per evitare pesanti conseguenze.
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Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti
Il D.L. inasprisce ed introduce nuove sanzioni per l’abbandono di rifiuti non pericolosi diverse da quelle previste per i rifiuti pericolosi, prevede inoltre pene graduate in base alla gravità della condotta e ai rischi per l’ambiente e la salute.
Abbandono di rifiuti non pericolosi
- Per i privati: chi abbandona rifiuti non pericolosi, rischia ora ammende più alte (da 1.500 a 18.000 euro). Se l’abbandono avviene con veicoli, scatta anche la sospensione della patente da 1 a 4 mesi.
- Per titolari d’impresa e responsabili di enti: la sanzione diventa penale, con arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 3.000 a 27.000 euro. Questo passaggio è cruciale: significa che non si risponde più solo come azienda, ma anche come persona fisica, con possibili conseguenze sulla fedina penale.
Per l’abbandono dei rifiuti da fumo, dei rifiuti di piccolissime dimensioni (es: scontrini, gomme da masticare, fazzoletti di carta) sanzione amministrativa da 80 a 320 euro. Per questa tipologia di rifiuti il D.L. 116/2025 introduce modifiche anche al codice della strada, prevedendo una sanzione amministrativa specifica se l’abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni venga posto in essere gettandoli dai veicoli in sosta o in movimento. Questi illeciti potranno essere accertati anche senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati.
Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi gravi
Il nuovo art. 255-bis introduce pene detentive da 6 mesi a 5 anni se:
- il fatto comporta pericolo per la vita o l’incolumità delle persone;
- causa danno significativo a aria, acqua, suolo, sottosuolo o ecosistemi;
- avviene in siti contaminati o sulle strade di accesso.
Abbandono di rifiuti pericolosi
Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi (art. 255-ter), si parte da 1 a 5 anni di reclusione, con aggravanti fino a 6 anni e 6 mesi nei casi sopra descritti.
Registri di carico e scarico, formulari
Il DL 116/2025 interviene anche sull’articolo del Testo Unico Ambientale che disciplina la violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e formulari rifiuti:
La sanzione per la mancata tenuta o la tenuta incompleta del registro di carico e scarico, per rifiuti non pericolosi è compresa tra 4.000 e 20.000 euro (il doppio di quanto finora applicato).
Per attività di trasporto rifiuti, nel caso di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi si applica sempre anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida:
- da 1 a 4 mesi nel caso di rifiuti non pericolosi
- da 2 a 8 mesi per i rifiuti pericolosi.
Viene inoltre sospesa l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per un periodo:
- da 2 a 6 mesi nel caso di trasporto di rifiuti non pericolosi
- da 4 a 12 mesi per rifiuti pericolosi.
Attività non autorizzata di gestione di rifiuti
La gestione di rifiuti senza autorizzazioni (trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti) o in violazione delle prescrizioni passa da contravvenzione a delitto:
- Pena base: 6 mesi – 3 anni (rifiuti non pericolosi).
- Rifiuti pericolosi: 1 – 5 anni.
- Aggravanti (pericolo grave per persone/ambiente o siti contaminati): 1 – 5 anni (non pericolosi) e 2 – 6 anni e 6 mesi (pericolosi).
Se le suddette violazioni sono effettuate utilizzando veicoli a motore, al loro conducente viene sospesa la patente di guida da 3 a 9 mesi. Inoltre, alla sentenza di condanna segue anche la confisca del mezzo utilizzato (se non appartiene a persona estranea al reato).
Per la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata il periodo di reclusione può essere compreso tra 2 anni e 6 mesi e 7 anni.
È importante osservare che una gestione non corretta del deposito temporaneo potrebbe comportare proprio l’esposizione a questo tipo di sanzioni.
Diventa quindi fondamentale monitorare il proprio deposito temporaneo per essere certi che tutte le disposizioni normative siano effettivamente rispettate per evitare di incorrere in sanzione.
Miscelazione di rifiuti
Miscelazioni non consentite di rifiuti sono sanzionate con l’arresto da 6 mesi a 2 anni e con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro.
Combustione illecita di rifiuti
Il provvedimento interviene anche sulla combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis del TUA), aggravando le pene se il fatto comporta pericolo per la salute o avviene in siti contaminati:
- fino a 6 anni per rifiuti non pericolosi;
- fino a 7 anni per rifiuti pericolosi.
Se dall’azione deriva un incendio, le pene sono ulteriormente aumentate fino alla metà.