Costruzioni e coronavirus. Nuovi aggiornamenti

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato il 22 marzo scorso e del DM del Mise del 25 marzo per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-, ecco un aggiornamento alle indicazioni per il comparto delle Costruzioni precedentemente fornite.

Aggiornamento che, ovviamente, non può che considerarsi provvisorio: l’adozione di ulteriori modifiche e restrizioni è infatti assai probabile in conseguenza dell’andamento della situazione sanitaria.

Cantieri: sì o no?

Con il DPCM 22/03 è stata disposta la sospensione, fino al 3 aprile prossimo e sull’intero territorio nazionale, di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate e richiamate per codici ATECO nell’Allegato 1 al DPCM – aggiornato il 25/03 (All-. 1)

Come ormai noto, per il settore Costruzioni le uniche attività consentite sono quelle riconducibili al Codice ATECO 42 – ingegneria civile (ad esclusione delle sottocategorie indicate nell’Allegato). Sono invece sospese le attività di cui al Codice 41 -Costruzioni di edifici residenziali e non residenziali e di cui al Codice 43 (Lavori di costruzione specializzati), ad esclusione delle sole attività rientranti nel gruppo 43.42 (installazione di impianti)

Il Governo ha di conseguenza riformulato le Faq del sito www.interno.gov.it/it/speciali/coronavirus relative al Decreto #IoRestoaCasa. In particolare, rispetto alla necessità di chiudere o meno i cantieri, nel sito ora si legge:        

“I cantieri rimangono aperti? Sì, se riferibili alle attività la cui prosecuzione è esplicitamente autorizzata dal DPCM 22 marzo 2020 ed individuate attraverso il riferimento ai codici ATECO. Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice ATECO n. 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche. Il 19 marzo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, a disposizione dal 20 marzo sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti”  

Per avere un quadro più preciso qui (All. 2) trovate indicati i principali codici ATECO di interesse del nostro settore con l’indicazione delle attività sospese e quelle consentite. Si precisa che i codici ATECO sono da riferire non all’impresa ma alla tipologia di attività svolta; la stessa impresa potrebbe svolgere cioè al suo interno diverse attività e quindi avere più codici ATECO. In tali casi l’impresa potrà lavorare unicamente per svolgere le attività consentite, e rimanere ferma per le attività non consentite ai sensi del DPCM in questione

Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese

Il DPCM consente lo svolgimento delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. Prima però occorre inoltrare specifica comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva che necessita dell’intervento, indicando l’impresa o l’amministrazione per le quali saranno svolte le lavorazioni. Per le comunicazioni da effettuare al Prefetto di Firenze i moduli da utilizzare sono reperibili sul sito https://bit.ly/2QNtse1

Restano escluse, almeno fino a diverso pronunciamento delle autorità competenti, le riparazioni urgenti da svolgere presso civili abitazioni; tale casistica, infatti, al momento non è contemplata.

Che vuol dire? Che per la cittadinanza è ammesso l’intervento di riparazione urgente da parte dell’impiantista (il cui codice attività è il 43.2, compreso nell’elenco delle attività consentite), mentre non lo è quello della ditta edile con cod. ateco 41 o 43 anche quando necessario al primo (ad. esempio per problemi fognari, infiltrazioni di acqua per rottura tubazioni acquedotto, scarichi pluviali, scarichi civili ecc).   

CNA ha sollevato la problematica chiedendo un chiarimento e una precisazione sull’iter da seguire in tali casi: attendiamo un pronunciamento sui cui non tarderemo di informarvi

Spostamento persone fisiche

Il DPCM prevede la possibilità di spostamento delle persone fisiche da Comune a Comune ma solo in presenza di specifiche situazioni, tra le quali le comprovate esigenze lavorative. Resta pertanto confermata, per le attività lavorative edili permesse, la mobilità dei lavoratori.

DURC on Line

Secondo quanto previsto dal Decreto Cura Italia( D.L.18/2020), “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. 
Sulla base di tale assunto, l’INPS ha pubblicato un messaggio consultabile all’interno del servizio del “DURC On Line”, con il quale comunica agli utenti che i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che riportano nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Accordo parti sociali settore edilizia

Il 23 marzo CNA Costruzioni, ANAEPA Confartigianato, FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia, ANCE, LEGA Coop, CONFAPI e FENEAL, FILCA FILLEA hanno sottoscritto un Accordo (All.3) che, nel contesto dell’emergenza straordinaria Coronavirus, si propone di tutelare la liquidità delle imprese ed il reddito dei edile.

L’Accordo in questione prevede:
1) la proroga dei versamenti previsti a carico delle imprese verso le Casse Edili /Edil Casse – per il periodo di competenza febbraio e marzo 2020 –  alla data del 31 maggio 2020; lo stesso avverrà per le rateizzazioni in essere; la sospensione di cui sopra non sarà considerata per la regolarità in Cassa Edile/Edil Cassa ai fini del Durc.
2) l’anticipazione da parte delle Casse Edili/Edil Casse agli operai, del pagamento del trattamento economico accantonato per ferie;
3) l’anticipazione dei tempi previsti per l’erogazione dell’anzianità professionale edile maturata a far data dal primo aprile 2020;
4) la richiesta a SANEDIL, in rappresentanza dell’intero settore delle costruzioni, di provvedere urgentemente a porre in essere un intervento solidaristico a favore della lotta contro il contagio da Covid-19.

L’Accordo affida inoltre alla CNCE il compito di fornire alle Casse Edili/ Edil Casse tutte le necessarie indicazioni operative del caso.

Tali indicazioni sono state effettivamente fornite alle Casse Edili con comunicazione CNCE n. 702 (All. 4)

Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili

Per le imprese del settore che possono svolgere la propria attività evidenziamo l’obbligo attuare quanto previsto nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID– 19 negli ambienti di lavoro del settore edile (All.5), sottoscritto da CNA COSTRUZIONI, ANAEPA Confartigianato, FIAE Casartigiani, CLAAI, ANCE, LEGA Coop, CONFAPI e FENEAL Uil, FILCA CISL, FILLEA CGIL, in attuazione del Protocollo sottoscritto dalle parti sociali confederali in data 14 marzo 2020, su invito del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.