Divieto di distruzione dei beni invenduti: la guida di CNA Federmoda sulle nuove regole UE

Dal 19 luglio entrano in vigore le nuove disposizioni europee sul divieto di distruzione dei prodotti tessili e delle calzature invenduti. Per aiutare le imprese a orientarsi tra i nuovi obblighi, CNA Federmoda ha predisposto una guida che sintetizza le principali novità introdotte dal Regolamento europeo.

La guida illustra le tempistiche di applicazione, gli adempimenti previsti per le diverse tipologie di impresa e i principali impatti operativi.

Cosa cambia per le imprese

Le nuove disposizioni distinguono gli obblighi in base alla dimensione dell’azienda.

Per micro e piccole imprese non si applicano:

  • il divieto di distruzione dei prodotti invenduti previsto dall’art. 25 dell’ESPR;
  • l’obbligo di trasparenza previsto dall’art. 24 dell’ESPR, che riguarda la comunicazione delle quantità di prodotti invenduti smaltiti e delle relative modalità di gestione.

Questi obblighi entreranno in vigore dopo due anni per le grandi imprese e dopo sei anni per le medie imprese.

L’obbligo che riguarda tutte le imprese

Resta invece valido per tutte le aziende, comprese micro e piccole imprese, l’obbligo generale di prevenire, per quanto possibile, la distruzione dei prodotti invenduti (art. 23 ESPR).

Ciò significa adottare misure ragionevoli per limitare gli sprechi, ad esempio:

  • pianificare con maggiore attenzione acquisti e produzioni;
  • favorire saldi e vendite promozionali prima dello smaltimento;
  • valutare il riuso, la riparazione o il ricondizionamento dei prodotti;
  • gestire correttamente resi e invenduti;
  • definire semplici procedure interne per la gestione dei prodotti non più commercializzabili.

Per approfondire tutti gli aspetti della normativa è possibile consultare la guida predisposta da CNA Federmoda, disponibile in allegato.

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