Nei contratti di trasporto conclusi in forma non scritta, la normativa vigente (D.Lgs. n. 286/2005) prevede che il corrispettivo sia determinato sulla base dei Valori Indicativi di Riferimento dei Costi di Esercizio pubblicati e aggiornati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
L’obiettivo della disciplina è garantire che il servizio di trasporto venga svolto nel rispetto dei principi di sicurezza stradale e sicurezza sociale, assicurando condizioni economiche adeguate allo svolgimento dell’attività.
Il corrispettivo del servizio deve infatti consentire all’impresa di autotrasporto di sostenere i principali costi di esercizio, tra cui:
- il rispetto dei tempi di guida e di riposo degli autisti;
- il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previsti dalla normativa e dai contratti collettivi;
- la manutenzione dei veicoli;
- la sostituzione degli pneumatici e gli altri costi indispensabili per operare in sicurezza.
È inoltre importante ricordare che il pagamento della fattura non esaurisce necessariamente gli effetti del rapporto contrattuale. L’articolo 2951 del Codice Civile prevede infatti un termine di prescrizione di un anno per i diritti derivanti dal contratto di trasporto. Entro tale termine, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, il vettore può richiedere l’eventuale adeguamento del corrispettivo ai Valori Indicativi di Riferimento.
La corretta applicazione della normativa rappresenta quindi una tutela sia per il vettore sia per il committente, contribuendo a prevenire possibili contenziosi, favorire rapporti commerciali trasparenti e garantire il rispetto delle condizioni previste dalla legge.
A supporto delle imprese sono disponibili:
- le slide illustrative dedicate alla disciplina normativa;
- una tabella di raffronto, utile per confrontare i corrispettivi applicati con i Valori Indicativi di Riferimento pubblicati dal MIT e verificarne la congruità.




