Decreto #iorestoacasa: ok a spostamenti lavoro, salute e necessità

Il nuovo decreto #iorestoacasa estende le misure del  Dpcm dello scorso 8 marzo a tutta Italia.

Nello specifico:

  1. evitare ogni spostamento delle persone in entrata e in uscita dai vari comuni, nonché all’interno dei comuni stessi, salvo che gli spostamenti siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o siano dettati da motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non esistono dunque limitazioni allo spostamento delle persone o alla circolazione delle merci quando dovuti a motivi di lavoro, anche se si consiglia di limitarli all’essenziale. A tale scopo potete ricorrere all‘autocertificazione. Le forze di Polizia che effettuano i controlli lo hanno a disposizione ed è possibile anche compilarlo sul posto;
  2. si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere, durante il periodo di efficacia del  decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
  3. sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  4. sono consentite le attività commerciali  a condizione che il gestore garantisca un accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone;
  5. nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore di questi esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  6. è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  7. sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
  8. sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico. A titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
  9. sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè della frequenza delle attività scolastiche e di formazione;
  10. l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
  11. sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
  12. sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  13. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
  14. sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
  15. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  16. divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.