Con il Decreto n. 59/2023 è stato istituito il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) che prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla gestione, alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
Le imprese dovranno gestire, in maniera graduale gli adempimenti dalla modalità cartacea a quella digitale attraverso il sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).
Dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025, è previsto l’obbligo di iscrizione al portale RENTRI (www.rentri.gov.it) per:
- Impianti di trattamento rifiuti;
- Trasportatori iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali esclusa la categoria 2-bis;
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di rifiuti;
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamenti di rifiuti con PIU’ DI 50 DIPENDENTI.
Inoltre dal 13/02/2025 saranno obbligatori i seguenti adempimenti:
- Il registro di carico e scarico dei rifiuti dovrà essere tenuto in formato digitale con il nuovo modello;
- I dati di carico e scarico dei rifiuti dovranno essere trasmessi a RENTRI;
- I Formulari in formato cartaceo dovranno essere emessi utilizzando il nuovo modello con vidimazione digitale;
I soggetti sui quali grava l’obbligo di iscrizione al portale RENTRI dovranno utilizzare il registro di carico e scarico dei rifiuti in formato digitale con il nuovo modello e in caso di emissione di un formulario di rifiuti, esso dovrà essere scaricato già vidimato dal portale RENTRI.
Il cambiamento in materia di rifiuti è sostanziale, pertanto vi invitiamo a contattare Ambiente Impresa (rentri@ambienteimpresa.net) per maggiori informazioni e chiarimenti o per delucidazioni sulla scelta del software corretto da utilizzare per la gestione dei rifiuti.
L’accesso alla piattaforma RENTRI avverrà tramite uno dei seguenti strumenti digitali di autenticazione:
- SPID per persona fisica
- SPID per persona giuridica
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- Carta di Identità Elettronica (CIE)
Solo per il trasporto dei rifiuti pericolosi: devono avere sui veicoli sistemi di geolocalizzazione, a scelta dell’operatore, utilizzati per tracciare i percorsi effettuati e i dati dei percorsi dovranno essere allegati ai rispettivi formulari.
Inoltre dal 15 dicembre 2024 la disponibilità di queste tecnologie è pre-requisito per l’iscrizione, o il suo mantenimento, nella categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.