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2/5/2013

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18/4/2013

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07/01/2009

Apporavata la legge Finanziaria 2009

E’ stata definitivamente approvata la legge Finanziaria per il 2009, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si riepilogano di seguito le principali disposizioni di carattere fiscale della nuova legge Finanziaria, ricordando che l’intera manovra per l’anno 2009 è composta complessivamente da tre provvedimenti legislativi:
Il D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6/8/2008 n. 133 (cd. "manovra estiva");
Il D.L. 29/11/2008 n. 185 (cd. "decreto anticrisi") che dovrà essere convertito in legge entro il 28 gennaio 2009.

Sintesi della disposizione

Crediti d'imposta per il S.S.N. e per la tassa automobilistica degli autotrasportatori (art. 2, c. 3 e 19).
Sono state prorogate le seguenti agevolazioni a favore degli autotrasportatori:
• il credito d'imposta per i contributi S.S.N. compresi nei premi di assicurazione RC degli autocarri, versati nel periodo d'imposta 2008, con diritto di compensazione mediante il modello F24, da fruire tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2009; il credito spetta fino ad un massimo di € 300 per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore ad 11,5 tonnellate;
• il credito d'imposta per la tassa automobilistica pagata per l'anno 2009 per ciascun veicolo di massa massima non inferiore a 7,5 tonnellate. La misura del credito dovrà essere determinata con apposito provvedimento. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione con F24 e non rileva né ai fini del reddito né ai fini IRAP.
Deduzioni forfetarie per i viaggi effettuati dagli autotrasportatori (art. 2, c. 4 e 17).
È stata ulteriormente prorogata al periodo d'imposta in corso al 31/12/2008 la deduzione forfetaria per i viaggi intracomunali degli autotrasportatori.
Inoltre, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2009, si prevede la rideterminazione:
• dell'importo della deduzione forfetaria relativa alle trasferte effettuate fuori dal territorio comunale previsto dall'art. 95, comma 4, del Tuir;
• della quota di indennità che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente percepita dai lavoratori per le trasferte fuori dal territorio comunale effettuate nell'anno 2009.
Detrazione del 19% per le rette per la frequenza degli asili nido (art. 2, c. 6).
È divenuta permanente la detrazione del 19%, spettante ai genitori per le rette pagate per la frequenza di asili nido, pubblici o privati, da parte dei figli di età compresa tra 3 mesi e 3 anni.
La detrazione del 19%, inizialmente in vigore per il 2006 e successivamente prorogata al 2007, compete su un importo massimo di 632 euro per ciascun figlio ospitato all'asilo nido.
Detrazione del 19% per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (art. 2, c. 7).
È prorogata al 31 dicembre 2009 la detrazione del 19% per le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
La detrazione è riconosciuta anche per le spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, ma su un importo massimo complessivo di 250 euro; pertanto la detrazione non potrà superare 47,50 euro in tutto.
Detrazione del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale (art. 2, c. 15).
Con congruo anticipo rispetto alla scadenza naturale del 2010, è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2011 la detrazione del 36%, nel limite di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare:
• per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale, nonché per l'acquisto o la costruzione di nuovi box auto pertinenziali;
• per gli acquisti di immobili abitativi facenti parte di edifici interamente ristrutturati da parte di imprese edili o di cooperative edilizie. In questi casi l'atto di vendita o di assegnazione dell'immobile deve essere stipulato entro e non oltre il 30 giugno 2012.
Si ricorda che ai fini dell'agevolazione del 36% resta in vigore, a pena di decadenza, l'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera del personale dipendente.
Aliquota IVA agevolata del 10% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie (art. 2, c. 15).
È ulteriormente prorogata fino al 31/12/2011 anche l'aliquota IVA agevolata del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Restano confermate le medesime modalità applicative già in vigore; si ricorda che, diversamente dall'agevolazione del 36%, non vige l'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera.
Aliquota IRAP agevolata in agricoltura (art. 2, c. 1).
Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e i loro consorzi, l'aliquota IRAP è stabilita definitivamente, e a regime, nella misura agevolata dell'1,9 per cento. L'agevolazione è stata finora applicata in virtù di reiterate proroghe che si sono succedute nel corso degli anni.
Agevolazioni fiscali per le imprese della pesca costiera e lagunare (art. 2, c. 2).
Per le imprese che esercitano la pesca costiera o in acque interne e lagunari, a decorrere dall'anno 2009 diventano definitive le agevolazioni fiscali e contributive già previste fino al 2008 a seguito di numerose proroghe rinnovate di anno in anno.
Agevolazioni per la proprietà contadina (art. 2, c. 8).
Le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina sono state ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2009.

 

Temi: Notizie CNA Firenze, Fisco

 

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